1. Il Presidente della Circoscrizione decade dalla carica qualora si verifichino i seguenti casi: a) a seguito della sottoscrizione ed approvazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei Consiglieri, di una mozione di sfiducia costruttiva contenente la proposta di un nuovo Presidente; b) per dimissioni, che diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, nonché per incompatibilità, decadenza, rimozione, impedimento permanente o decesso; per l'elezione del nuovo Presidente si applicano le procedure previste dal comma 1 del precedente art. 50.2. Il Vice Presidente decade dalla carica qualora ricorrano i casi previsti nel precedente comma 1, nel qual caso il Consiglio circoscrizionale provvede nella prima seduta utile e nei modi previsti dal regolamento sul decentramento alla elezione di un nuovo Vice Presidente. |