Art. 44 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi
Statuto Comune di Ferrara
Titolo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo, Accesso agli Atti Capo II - L'Accesso agli Atti e alle Informazioni e il Diritto di Informazione
Art. 44 - Diritto di Informazione
1. Il Comune di Ferrara assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le misure organizzative volte a garantire: a) il diritto dei soggetti di cui al precedente comma 2 dell'articolo 42 di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie; c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali; d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti; e) l'informazione sulle più significative deliberazioni ed ordinanze adottate e procedure contrattuali in corso.
3. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli Organi di governo comunali e circoscrizionali.