1. Secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune di Ferrara garantisce ai soggetti di cui al precedente comma 2 dell'articolo 42, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. 2. In particolare il regolamento di cui al comma 1: a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli; b) determina la modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi; c) detta le misure organizzatorie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso. 3. Il Comune di Ferrara intende adottare tutti gli strumenti che consentano di facilitare la comprensione degli atti amministrativi, anche attraverso la semplificazione del linguaggio burocratico-amministrativo. 4. Il Comune di Ferrara, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni analoghe alle proprie, sempreché ciò non costituisca ostacolo alla loro attività. |