Comuni Italiani Art. 56 - Consiglio di Amministrazione e Presidente. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VI - I Servizi
Capo IV - L'Istituzione
Art. 56 - Consiglio di Amministrazione e Presidente
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 49.

2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione percepiscono un'indennità la cui misura è stabilita all'atto di nomina.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore.

4. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione medesima. Sovraintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.

5. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

 
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