Comuni Italiani Art. 55 - Istituzione. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VI - I Servizi
Capo IV - L'Istituzione
Art. 55 - Istituzione
1. Il Comune può istituire una o più istituzioni, per la gestione di servizi di interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

1 bis. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.

2. La delibera del Consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Essa specifica l'ambito di attività dell'istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.

3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale del Comune. Il regolamento dell'istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero.

 
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