1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette. 2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale. 3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente. 4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità; a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale. 5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile. 6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte. 7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto. |