1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno la Commissione "Affari generali e istituzionali" e la Commissione "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione", con il compito di favorire il corretto esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo. 2. Fatte salve le funzioni di garanzia e di controllo delle Commissioni di cui al comma 1, il Consiglio istituisce altresì nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie, referenti e istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna Commissione è determinata dalla deliberazione di istituzione. 3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. I Presidenti delle Commissioni di cui al precedente comma 1 sono eletti dal Consiglio su designazione effettuata con voto espresso in sede consiliare dai consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza. 3 bis. E' istituita la Conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari composta dal Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali, dal Presidente della Commissione Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione e dai Presidenti delle Commissioni istituite ai sensi del comma 1 del presente articolo. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e delle competenze di controllo alle medesime attribuite, d'intesa con il Presidente della Commissione Affari generali e istituzionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale. 4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune. 5. Alle commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. Il Consiglio, all'atto dell'invio in commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo. 6. Possono essere presentate al Consiglio, in apposito allegato all'ordine del giorno, ed essere votate senza discussione le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole della commissione competente. 7. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. 7 bis. Nell'eventualità in cui alle commissioni speciali previste dal comma precedente siano assegnate funzioni e attività di controllo, i Presidenti delle medesime sono eletti secondo le modalità di cui al comma 3. 8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. 9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento. 10. Abrogato. |