Comuni Italiani Articolo 67 - Svolgimento del Referendum. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo V - Istituti di Partecipazione e di Decentramento
Capo II - Referendum
Articolo 67 - Svolgimento del Referendum
1. Il referendum è indetto fra il 10/4 e il 10/6 nonchè tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione elettorale in un anno, mentre sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata .

2. In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Reggio Emilia e gli ultradiciottenni non cittadini e cittadine dell'Unione europea con residenza ininterrotta da almeno cinque anni.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 
Altri Articoli:
Articolo 68 - Proclamazione del Risultato
Articolo 66 - Procedimento
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