Comuni Italiani Articolo 66 - Procedimento. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo V - Istituti di Partecipazione e di Decentramento
Capo II - Referendum
Articolo 66 - Procedimento
1. La Commissione di garanzia, nei termini previsti dal Regolamento di disciplina del referendum popolare, giudica sulla ammissibilità del referendum nonchè sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e sulla regolarità della presentazione delle firme.

2. Il Regolamento di disciplina del referendum popolare determina la composizione ed i poteri della Commissione di garanzia.

3. Il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

 
Altri Articoli:
Articolo 67 - Svolgimento del Referendum
Articolo 65 - Oggetto del Referendum
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