Comuni Italiani Articolo 63 - Istanze, Petizioni, Proposte. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo V - Istituti di Partecipazione e di Decentramento
Capo I - Partecipazione Popolare
Articolo 63 - Istanze, Petizioni, Proposte
1. I soggetti previsti dall'articolo 59 possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Alle cittadine ed ai cittadini in numero non inferiore a 300 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'ufficio indicato dal Regolamento di Partecipazione popolare che determina altresì le relative modalità.

4. L'organo interessato prende in esame le richieste entro 30 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi comunica le ragioni dell'eventuale rigetto secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare.

 
Altri Articoli:
Articolo 64 - Potere di Iniziativa
Articolo 62 - Istruttoria Pubblica
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