1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge. 2. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento. 3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione. 4. I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto: a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge; b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare; c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Partecipazione popolare; d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate. 5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo. 6. La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento. |