Comuni Italiani Articolo 55 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo IV - Uffici e Personale
Articolo 55 - Direttore Generale
1. Il Sindaco, con le modalità previste dalla legge, e secondo i criteri previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può nominare una/un Direttore Generale. Tale atto di nomina è immediatamente comunicato alle/ai Capigruppo consiliari.

2. Le modalità di revoca e la durata del mandato della/del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge.

3. La/il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.

4. Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il Sindaco può assegnare alla/al Direttore Generale specifiche ulteriori funzioni.

5. Qualora non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco può attribuire le relative funzioni alla/al Segretario generale.

 
Altri Articoli:
Articolo 56 - Dirigenti
Articolo 54 - Vice Segretario Generale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Reggio Emilia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Reggio Emilia: Comune di Reggiolo Comune di Quattro Castella Lista