1. I Dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente statuto e dal regolamento, esercitano con poteri di direzione e responsabilitą del proprio apparato, attribuzioni di gestione amministrativa. 2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalitą, correttezza amministrativa efficienza, economicitą ed efficacia dell'attivitą svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati. 3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto del Sindaco, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 87 del presente statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacitą professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilitą particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. 4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi. |