1. Può essere istituita la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario Generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Generale. 2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) T.U. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 T.U. 267/2000. 3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale. 4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. |