1. Il Difensore Civico decade dall'ufficio: a) per sopraggiunta ineleggibilità; b) per sopraggiunta incompatibilità, qualora non faccia cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione; c) per condanna con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno.2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco. |