1. I Consiglieri comunali, ciascuna Circoscrizione e tutti gli Enti e gli organismi della società civile possono proporre al Consiglio candidati all'ufficio di Difensore Civico, depositandone il curriculum in Segreteria almeno tre giorni prima della seduta consiliare nel cui ordine del giorno è iscritto l'argomento relativo alla nomina. 2. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta e il Difensore Civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e deve essere scelto tra i cittadini che per preparazione, esperienza e moralità, diano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di indipendenza e di obiettività. 4. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consiglio regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente del CO.RE.CO. o di sue sezioni, di membro degli organi di gestione delle Unità Locali Socio-Sanitarie, di Amministrazione di Istituzioni e di Aziende, di Consorzi, Enti, Società cui partecipi il Comune, nonché di Enti sottoposti alla vigilanza del Comune, di titolare di funzioni direttive o esecutive in partiti o associazioni. Non può parimenti essere eletto Difensore Civico chi abbia partecipato, senza successo alle ultime elezioni amministrative quale candidato ai Consigli regionale, provinciale e comunali di tutta la Provincia. 5. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta. 6. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. |