Art. 60 - Redazione degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani
Statuto Comune di Parma
Titolo III - Decentramento e Partecipazione Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 60 - Redazione degli Atti Amministrativi
1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.