1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente. 2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore. 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario. |