1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità; 2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione. 3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione, o, comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purché il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopracitati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare. 4. Nel procedimento di formazione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere attivate iniziative di informazione preventiva agli interessati attraverso strumenti e tempi atti a consentirne la effettiva partecipazione, ai sensi della legge n. 241/90. |