1. I Consigli di Quartiere sono sciolti con ordinanza del Sindaco su deliberazione assunta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consigliere assegnati al Comune: a) Quando nonostante la diffida motivata, espressa dal Sindaco su mandato del Consiglio Comunale, insista in gravi e persistenti violazioni di legge, del presente Statuto e dei regolamenti; b) Per gravi irregolaritą nella gestione dei servizi e delle funzioni; c) Quando sia nell'impossibilitą di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o decadenza di almeno la metą dei consiglieri;2. Fino alla elezione dei nuovi Consigli, le funzioni dei disciolti Consigli di Quartiere sono esercitate da un Consigliere Comunale individuato dal Sindaco, nell'ordinanza di scioglimento. Le elezioni dei Consigli di Quartiere cessati anticipatamente si terranno secondo le modalitą e nei tempi previsti dal Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Quartiere. |