1. I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti per l'elezione a Consigliere comunale. 2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti responsabili delle massime strutture organiche comunali entro il quarto grado; coloro che sono legati all'Ente e alle Aziende e Istituzioni, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per il Consiglio comunale; gli amministratori e i dirigenti in carica nella tornata amministrativa precedente e i loro parenti e affini entro il 4° grado; coloro che ricoprono la carica di Consigliere provinciale o comunale in un Ente compreso nella Circoscrizione territoriale dell'ordine professionale di appartenenza. 3. I Revisori sono revocabili per gravi inadempienze. 4. La revoca è disciplinata dalle norme di procedura per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili. |