1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000. 2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 4. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni entro trenta giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica. |