1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarā effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarā tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria. 2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata dal Consiglio comunale. 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passivitā onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio. |