Titolo VI - Finanza e Contabilità, Patrimonio, Contratti e Controlli
| Art. 101 - Conto Consuntivo
| 1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta e degli uffici. |
|