1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione comunale ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. 2. In particolare le consultazioni, avviate dal Sindaco, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto, tramite assemblea pubblica, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. 3. Il Sindaco potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi, avvalendosi anche della pubblicazione negli albi delle frazioni del Comune. 4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo competente, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche. 5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |