1. L'amministrazione comunale favorisce l'attivitą delle associazioni, dei comitati e di altri organismi operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, morali, economici e sociali. 2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alla Giunta comunale, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilitą di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi. 3. L'amministrazione comunale potrą inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchč l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. |