1. Per la gestione di servizi pubblici comunali, nei casi previsti dagli articoli 113 e 113 Bis del D.Lgs 267/00 il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a totale o prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale. 4. Il Consiglio comunale può, inoltre, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113 bis D.Lgs 267/00 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni con il vincolo della proprietà pubblica totalitaria ai sensi dell'articolo 116 D.Lgs 267/00. |