1. Per l'esercizio di servizi, senza rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento. 3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo. 4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso. 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione. |