Comuni Italiani Art. 42 - Organizzazione degli Uffici, dei Servizi e del Personale. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo V - Uffici Comunali, Personale e Servizi Pubblici Locali
Capo I - Uffici e Personale
Art. 42 - Organizzazione degli Uffici, dei Servizi e del Personale
1. L'attività del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi devono rispondere a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità, al servizio dei cittadini.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici, tecnici ed amministrativi del comune, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è strutturato in modo da realizzare al massimo grado il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare fra i vari settori dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento al livello dirigenziale.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi risponde a schemi organizzativi flessibili, onde corrispondere costantemente e tempestivamente sia ai programmi ed agli indirizzi adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, sia alle evoluzioni ed alle emergenze sociali od economiche che si manifestino in ambito locale, sia alle esigenze generali della cittadinanza, attuando anche, a quest'ultimo fine, procedure, organizzazioni di lavoro ed orari che facilitino al massimo l'erogazione dei servizi e l'espletamento degli adempimenti e delle prestazioni dovute all'utenza ed alla popolazione.

4. L'attività del personale comunale deve essere sottoposta a periodiche valutazioni sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, sulla tempestività e sulla semplificazione delle procedure e sul rapporto costi-benefici, ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici e dei servizi stessi.

5. L'amministrazione favorisce la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità e delle conoscenze tecniche e culturali del personale, attraverso programmi di formazione permanente, in corrispondenza con l'evoluzione dei metodi di gestione, degli ordinamenti giuridici e finanziari e delle tecnologie applicate all'attività burocratica ed operativa.

6. L'amministrazione riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali ed agevola le consultazioni con le forze sindacali in essa rappresentate, nei casi e con le procedure previste dalla legge.

7. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvederà attraverso un apposito regolamento, che fisserà i criteri organizzativi, l'organigramma del personale e tutto quanto attiene alla strutturazione degli uffici e dei servizi.

 
Altri Articoli:
Art. 43 - Segretario Generale
Art. 41 - Funzionamento
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