1. L'attività del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi devono rispondere a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità, al servizio dei cittadini. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici, tecnici ed amministrativi del comune, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è strutturato in modo da realizzare al massimo grado il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare fra i vari settori dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento al livello dirigenziale. 3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi risponde a schemi organizzativi flessibili, onde corrispondere costantemente e tempestivamente sia ai programmi ed agli indirizzi adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, sia alle evoluzioni ed alle emergenze sociali od economiche che si manifestino in ambito locale, sia alle esigenze generali della cittadinanza, attuando anche, a quest'ultimo fine, procedure, organizzazioni di lavoro ed orari che facilitino al massimo l'erogazione dei servizi e l'espletamento degli adempimenti e delle prestazioni dovute all'utenza ed alla popolazione. 4. L'attività del personale comunale deve essere sottoposta a periodiche valutazioni sulla qualità dei servizi e delle prestazioni, sulla tempestività e sulla semplificazione delle procedure e sul rapporto costi-benefici, ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli uffici e dei servizi stessi. 5. L'amministrazione favorisce la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità e delle conoscenze tecniche e culturali del personale, attraverso programmi di formazione permanente, in corrispondenza con l'evoluzione dei metodi di gestione, degli ordinamenti giuridici e finanziari e delle tecnologie applicate all'attività burocratica ed operativa. 6. L'amministrazione riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali ed agevola le consultazioni con le forze sindacali in essa rappresentate, nei casi e con le procedure previste dalla legge. 7. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvederà attraverso un apposito regolamento, che fisserà i criteri organizzativi, l'organigramma del personale e tutto quanto attiene alla strutturazione degli uffici e dei servizi. |