Comuni Italiani Art. 33 - Rappresentanza e Coordinamento. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo IV - Sindaco
Art. 33 - Rappresentanza e Coordinamento
1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi e delle società ai quali lo stesso comune partecipa. Tali funzioni possono essere delegate nei casi e nelle forme previsti dagli statuti dei consorzi e delle società, ad assessori.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

3. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di Programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

4. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Vicesindaco
Art. 32 - Ruolo e Funzioni
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