1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresentante legale dell'Ente, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statale e per ogni altra materia attribuitagli dalla legge. 2. Il sindaco, nell'ambito delle funzioni di cui al precedente comma, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per assicurare ai cittadini che la compongono la migliore qualità della vita. 3. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 4. Il Sindaco convoca e presiede la giunta, dirigendone i lavori, convoca la prima seduta del consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. 5. Il sindaco, come presidente della giunta, esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo; promuove e coordina, nel rispetto del principio della collegialità, l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico e negli altri atti di indirizzo generale previsti dalle leggi e dallo statuto. 6. Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti. 7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. |