Comuni Italiani Art. 19 - Funzionamento. Statuto Comunale di Gorizia (Provincia di Gorizia - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini goriziani

Statuto Comune di Gorizia

Titolo III - Organizzazione del Comune
Capo II
Sezione I - Consiglio Comunale
Art. 19 - Funzionamento
1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, il quale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri, fatti salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa.

3. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Con apposite norme vengono disciplinate la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale delle liste e dei candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento. In ogni caso, ove si tratti di formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Organi Interni del Consiglio Comunale
Art. 18 - Competenze
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lista Siti su Gorizia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Gorizia: Comune di Gradisca d'Isonzo Comune di Fogliano Redipuglia Lista