1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, il quale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 2. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri, fatti salvi i casi in cui la legge preveda una maggioranza diversa. 3. L'attività del Consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Con apposite norme vengono disciplinate la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale delle liste e dei candidati alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale. 5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento. In ogni caso, ove si tratti di formulare valutazioni ed apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri, dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. |