1. Il consiglio adempie le proprie funzioni, specificamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ed a tutte le altre materie previste da specifiche norme di legge: a) gli statuti del comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie. Le proposte da presentare alle Province ai fini della programmazione economico territoriale ed ambientale della regione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990 n. 142; c) le piante organiche del comune e le relative variazioni; d) le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere; p) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e la nomina delle commissioni previste per legge; q) l'approvazione o il rigetto della mozione di sfiducia; r) la ratifica dell'adesione del sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici; l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica; s) l'elezione dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dagli artt. 100 ss del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77; t) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici; u) le determinazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica, al diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borghi e Frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio; v) tutte le altre materie previste da specifiche norme di legge. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. |