1. L'amministrazione comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'articolo 72, può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono stipulati per iscritto, salvo diverso disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei provvedimenti sostituiti. |