1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'articolo 70 hanno il diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 42; b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.2. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme particolari che li regolano. |