1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti di cui all'articolo precedente cui il comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti. 2. Non possono essere nominati o designati alle cariche di cui al comma precedente: a) coloro che sono ineleggibili alla carica di consigliere comunale o circoscrizionale ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154; b) i segretari e i tesorieri in carica dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle più recenti elezioni politiche o amministrative; c) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al comune o all'ente al quale si riferisce la nomina. 3. Non possono essere nominati o designati alla carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato i consiglieri e gli assessori della regione, della provincia, del comune e delle circoscrizioni di Udine, con l'eccezione, per gli assessori e per i consiglieri comunali e circoscrizionali, dei casi in cui lo statuto delle società e dei consorzi comunque partecipati preveda espressamente la nomina di assessori e consiglieri in carica, ovvero dei casi in cui la partecipazione delle azioni o delle quote del comune sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni della società o delle quote del consorzio ai quali si riferisce la nomina. 4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina: a) i consulenti che prestano opera in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo; b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo. 5. I consiglieri comunali e circoscrizionali di Udine possono essere nominati alla carica di amministratore di società od ente controllato da altra società o da altro ente cui il comune partecipa, qualora la quota con cui la società o l'ente partecipano a detti società o ente sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni o delle quote. 6. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. 7. Il sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del comune presso enti, aziende, società o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima. 8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dall'organo che ha provveduto alla relativa nomina o designazione, con provvedimento motivato. |