Titolo VI - Ordinamento dei Servizi Capo II - Servizi Pubblici Locali e Loro Organizzazione
| Art. 58 - Forme dei Servizi
| 1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme: a) in economia; b) in concessione a terzi o tramite appalti; c) a mezzo aziende speciali; d) a mezzo istituzioni; e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente o a minoritario capitale pubblico ai sensi di legge, partecipate o comunque direttamente o indirettamente controllate dal comune; f) a mezzo associazioni/fondazioni, consorzi o convenzioni. |
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