1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per la durata del rispettivo mandato. Può essere revocato, previa deliberazione di giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio. 2. Il segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale, ivi comprese eventuali funzioni di gestione. 3. Il segretario comunale può svolgere attività di consulenza giuridico - amministrativa, se richiesto, agli organi di governo dell'ente. 4. Il segretario comunale altresì riceve: a) il programma amministrativo dei candidati alla carica di sindaco; b) l'atto di dimissioni del sindaco e della giunta e le mozioni di sfiducia; c) la documentazione riguardante l'indizione dei referendum; d) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente. 5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, esprimendo il proprio parere sotto il profilo della fattibilità giuridica sugli atti di competenza degli organi istituzionali ove richiesto dal sindaco o dal presidente del consiglio. 6. Il contenuto del parere di cui sopra, nei casi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene inserito nel testo della deliberazione. 7. Firma gli atti esterni di rilievo generale e quelli, anche interni, che coinvolgono la competenza di più servizi previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 8. Cura la redazione dei verbali del consiglio e della giunta. |