1. Il territorio del comune è articolato in circoscrizioni di decentramento, organismi che hanno lo scopo di promuovere la partecipazione e la consultazione della comunità locale, di agevolare la fruizione dei servizi comunali e di rappresentare le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Alle circoscrizioni viene affidata la gestione dei servizi e delle strutture di base, nonché attribuito l'esercizio di funzioni delegate dal comune. Il territorio delle singole circoscrizioni può comprendere uno o più quartieri o frazioni. Le circoscrizioni sono dotate di autonomia di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie ad esse attribuite. 2. Il numero delle circoscrizioni, la loro organizzazione, l'attribuzione di funzioni e relativa revoca, sono determinati dal consiglio comunale con regolamento. 3. Sono organi della circoscrizione: a) il presidente; b) il consiglio circoscrizionale. 4. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto, con sistema elettorale definito nel regolamento, che disciplina altresì l'elezione e la revoca del presidente. 5. Il regolamento individua le forme di partecipazione e consultazione popolare di competenza delle circoscrizioni. Compete ai consigli circoscrizionali l'espressione di pareri obbligatori o facoltativi sugli atti individuati dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui i pareri sono vincolanti. 6. Il consiglio circoscrizionale, con maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può richiedere che un argomento di interesse circoscrizionale venga inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo. 7. Il presidente è sostituito, a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, nominato dal presidente. 8. I consiglieri circoscrizionali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali. 9. Il consiglio circoscrizionale può istituire commissioni consultive, rappresentative di tutti i gruppi consiliari, aperte anche alla partecipazione di cittadini esterni al consiglio stesso. La composizione, i compiti ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento. 10. I consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle circoscrizioni tutte le informazioni da questi possedute sullo stato degli atti, dei procedimenti, degli interventi di qualsiasi tipo, riguardanti il territorio di competenza. 11. Le funzioni delegate alla circoscrizione devono essere finanziate nel bilancio comunale. 12. E' istituita la conferenza della partecipazione e del decentramento, composta dai presidenti e dai vice presidenti di circoscrizione e dal sindaco o suo delegato, che la convoca e la presiede, e si riunisce almeno una volta nel corso dell'anno, in occasione della fissazione delle linee informative del bilancio preventivo annuale e pluriennale. Le riunioni della conferenza sono, di norma, aperte al pubblico. 13. La conferenza della partecipazione e del decentramento deve essere convocata qualora lo richieda almeno la metà dei suoi componenti, su argomenti di competenza comunale. 14. Ogni circoscrizione di decentramento dispone di sede propria. 15. La gestione dei fondi, assegnati sulla base di un programma finanziario annuale o poliennale che le circoscrizioni presentano, ed il controllo sugli atti di spesa sono disciplinati dal regolamento. 16. Ad ogni circoscrizione è assegnato personale dell'organico comunale, che mantiene la dipendenza dal settore di appartenenza. Di esso si avvale il presidente per l'attuazione dei deliberati del consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento. |