1. Il comune riconosce l'istituto del referendum consultivo. 2. Il referendum può essere alternativamente proposto da: a) almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune; b) almeno la metà dei consigli circoscrizionali; c) almeno 2.000 iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni. 3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto c) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno cento degli aventi diritto. 4. Il referendum può essere proposto su atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum: a) lo statuto comunale; b) i provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni; c) i bilanci comunali; d) i regolamenti per il funzionamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali; e) i provvedimenti inerenti al personale del comune e degli enti ad esso collegati; f) le elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze; g) le convenzioni, i contratti, gli atti economici in generale. 5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal regolamento. 6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, preventivo alla raccolta delle firme, spetta al comitato dei garanti previsto dal regolamento. 7. L'indizione del referendum è deliberata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il segretario comunale. 8. Le decisioni del consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta deliberazione. 9. La data della consultazione referendaria è decisa dal consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali della città e nei luoghi pubblici previsti dalla legge. 10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 11. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al comitato di cui al comma 6 del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti. 12. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione. 13. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal regolamento. 14. Il consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum consultivi. |