Comuni Italiani Art. 32 - Composizione. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 32 - Composizione
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore.

2. Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

3. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali.

5. La giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Elezione del Sindaco e della Giunta
Art. 31 - Decadenza dei Consiglieri
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