1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore. 2. Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. 3. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina. 4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali. 5. La giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. |