1. Il consigliere che, senza comunicazione d'assenza, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni. 2. Il presidente del consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato unitamente alla contestazione e contestualmente convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del presidente del consiglio comunale. |