Comuni Italiani Art. 31 - Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo III - Ordinamento del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 31 - Decadenza dei Consiglieri
1. Il consigliere che, senza comunicazione d'assenza, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.

2. Il presidente del consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato unitamente alla contestazione e contestualmente convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del presidente del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Composizione
Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
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