1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno. 2. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice presidente. 3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano. 4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio comunale, convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano. 5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 6. Le funzioni e le prerogative del presidente del consiglio comunale e del vice presidente sono stabilite dal regolamento per le sedute del consiglio comunale. 7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano. 8. Il presidente ed il vice presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi.La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione. |