1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge. 2. I consiglieri proclamati eletti entrano in carica a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità da parte del consiglio comunale. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal consiglio. 3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti. 4. Il consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile. |