1. Il comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione. 2. Il comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della regione. 3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. |