Comuni Italiani Art. 1 - Denominazione e Rappresentanza. Statuto Comunale di Udine (Provincia di Udine - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini udinesi

Statuto Comune di Udine

Titolo I - Disposizioni Generali
Capo I - Principi Fondamentali
Art. 1 - Denominazione e Rappresentanza
1. Il comune di Udine, in lingua friulana Udine, capitale del Friuli storico, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra, città d'Europa, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

2. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

4. Il comune di Udine riconosce come ricorrenza significativa per la comunità friulana la data del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia.

 
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