1. Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune. 2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica. |