1. Il Sindaco puņ delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi. 2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato. 3. La delegazione puņ essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa puņ rinunciare, nella stessa forma, il destinatario. 4. Il Sindaco puņ delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai dirigenti. |