Comuni Italiani Art. 45 - Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 45 - Nomina della Giunta
1. Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi di governo proposti.

3. Il Sindaco, entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio anche la proposta relativa alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Il Consiglio, discute e approva la proposta entro i successivi trenta giorni.

4. La Giunta può riunirsi anche prima della comunicazione al Consiglio comunale e può adottare deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione o urgenti.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Competenze della Giunta
Art. 44 - Composizione della Giunta
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Padova
Provincia di Padova
Regione Veneto
Lista Siti su Padova

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Padova: Comune di Pernumia Comune di Ospedaletto Euganeo Lista