Comuni Italiani Art. 44 - Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo IV - Gli Organi del Comune
Art. 44 - Composizione della Giunta
1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori compreso tra un minimo di otto ed un massimo entro i limiti previsti dalla legge nazionale. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale o circoscrizionale.

4. Qualora un Consigliere comunale o circoscrizionale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, indipendentemente dalla durata degli stessi, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

 
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